Art. 17.
(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e degli ufficiali di polizia locale).

      1. Gli agenti, i sottufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio regionale, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, e successive modificazioni, e sono stabiliti:

          a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

          b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

          c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;

          d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale deve essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11, prevedendo un modello e un tipo di pistola, fra quelli iscritti nel catalogo, uguale per il personale maschile e femminile.

      3. Gli operatori di polizia locale sono inoltre dotati:

          a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche;

 

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          b) di un'arma lunga comune da sparo, in particolare per l'esercizio di controllo dell'attività ittico-venatoria;

          c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;

          d) del bastone estensibile;

          e) dello spray anti-aggressione a base di peperoncino naturale;

          f) delle manette;

          g) dei giubbotti antitaglio;

          h) dei giubbotti antiproiettile;

          i) dei cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio;

          l) di altri strumenti atti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

      4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e per l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia statale.
      5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e i requisiti che le regioni osservano in sede di disciplina con legge regionale dei gradi, dei distintivi e del colore delle uniformi, nonché dei mezzi di servizio dei corpi di polizia locale, municipale e provinciale.
      6. I comuni e le province definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale e l'ordinamento che si articola in:

          a) comandante responsabile del servizio, che resta in carica fino ad esaurimento del ruolo previsto dall'articolo 11, a decorrere dal quale ricopre il ruolo di comandante o di ufficiale;

          b) ufficiali;

          c) sottufficiali;

          d) agenti.

 

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